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LEGGE DI BILANCIO 2023 - AVVISI BONARI - PAGAMENTO AGEVOLATO

  • Immagine del redattore: Ruben Targa
    Ruben Targa
  • 9 mar 2023
  • Tempo di lettura: 2 min

Aggiornamento: 15 mar 2023


CHIARIMENTI DALLA CIRCOLARE N.1 DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE


La chiusura agevolata degli avvisi bonari prevede sanzioni ridotte al 3% dal 10% precedentemente applicato.

Pronte le istruzioni dell’Agenzia sulla misura prevista dalla legge di Bilancio 2023 Pronti i chiarimenti per i contribuenti che intendono beneficiare della definizione agevolata degli avvisi bonari, le comunicazioni di irregolarità con cui l’Agenzia delle Entrate segnala errori materiali e di calcolo nella compilazione della dichiarazione dei redditi che comportano una imposta o una maggiore imposta da versare.


Con la circolare n. 1/E di oggi, le Entrate chiariscono che la misura agevolativa:

- si applica alle comunicazioni che riguardano le dichiarazioni relative agli anni 2019, 2020 e 2021

- la definizione agevolata riguarda anche le rateazioni già in corso al 1° gennaio 2023

- l’estensione da 8 a 20 rate trimestrali dei piani di rateazione dei debiti emergenti dal controllo delle dichiarazioni

- sanzioni ridotte dal 10 al 3%


Come precisato dalla circolare, la definizione si applica anche:

- nelle ipotesi di lieve inadempimento previste dall’articolo 15-ter del D.P.R. n. 602/1973 (ritardo non superiore a sette giorni nel versamento delle somme dovute o della prima rata;

- carenza per una frazione non superiore al 3 per cento e, in ogni caso, a 10mila euro nel versamento delle somme dovute o di una rata;

- tardivo versamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di versamento della rata successiva), salva l’applicazione delle sanzioni per la carenza e/o il ritardo.


Possono essere oggetto di definizione agevolata le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, relative ai periodi d’imposta 2019, 2020 e 2021.

Con la definizione agevolata, le imposte, i contributi previdenziali, gli interessi e le somme aggiuntive sono dovuti per intero, mentre le sanzioni sono ricalcolate nella misura del 3% delle imposte non versate o versate in ritardo.

In particolare, rientrano nel perimetro dell’agevolazione le comunicazioni per le quali il termine di pagamento non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023 (1° gennaio 2023), ossia le comunicazioni già recapitate per le quali, alla stessa data, non è ancora scaduto il termine di 30 giorni (90 giorni in caso di avviso telematico) per il pagamento delle somme dovute o della prima rata e le comunicazioni recapitate dopo il 1° gennaio 2023.


Ammesse anche le rateazioni regolarmente intraprese in anni precedenti (a prescindere dal periodo d’imposta), per le quali, al 1° gennaio 2023, non si è verificata alcuna causa di decadenza.

In questo caso, l’agevolazione consiste nella rideterminazione delle sanzioni in misura pari al 3% dell’imposta (non versata o versata in ritardo) che residua dopo aver considerato i versamenti rateali eseguiti fino al 31 dicembre 2022.

Estensione dei piani di rateazione, più tempo fino a un massimo di 20 rate –


La legge di Bilancio 2023 ha modificato anche la disciplina generale della rateazione delle somme dovute a seguito di controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni, prevedendo che il contribuente possa sempre optare per il pagamento delle somme dovute fino a un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo, rispetto alle 8 rate originariamente previste, a prescindere dall’ammontare dei debiti stessi. Questa agevolazione si applica, oltre che alle rateazioni non ancora iniziate, anche a tutte le rateazioni in corso al 1° gennaio 2023.



 
 

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